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"Il Comune di Grugliasco, in conformità con i principi di pace, di democrazia, di libertà, d’uguaglianza, d’autonomia locale affermati con la lotta di Liberazione e nel perenne ricordo dei suoi Martiri, adotta il presente Statuto".

Testo aggiornato con le modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/02/2001 ed entrato in vigore in data 01/05/2001.

 

 

INDICE

TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 Autonomia del Comune

Art. 2 Principi del Comune

Art. 3 Attività del Comune

Art. 4 Territorio, stemma e gonfalone

TITOLO II

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 5 Strumenti

Capo II.

INFORMAZIONE E ACCESSO

Art. 6 Informazione

Art. 7 Accesso

Capo III.

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 Associazioni e organizzazioni del volontariato

Art. 9 Consulte

Art. 10 Consulte di quartiere

Capo IV.

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 11 Istanze

Art. 12 Proposte

Art. 13 Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

Art. 14 Azione popolare

Art. 15 Consultazione diretta della popolazione

Art. 16 Referendum consultivo

Capo V.

IL DIFENSORE CIVICO

Art.17 Istituzione, requisiti, elezione, cessazione e indennità

Art. 18 Attribuzioni e mezzi

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I.

ORGANI DEL COMUNE

Art. 19 Organi

Capo II.

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

Art. 21 Prima adunanza

Art. 22 Il Presidente

Art. 23 I Consiglieri

Art. 24 Organizzazione del Consiglio

Art. 25 Partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche di mandato

Art. 26 Competenza del Consiglio

Art. 27 Funzionamento del Consiglio

Art. 28 Gruppi Consiliari

Art. 29 Commissioni Consiliari

Art.30 Commissioni di indagine

Art. 31 Informazione sull'attività del Consiglio

 

Capo III.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 Composizione e funzionamento della Giunta

Art. 33 Competenza della Giunta

Art. 34 Surrogazione degli Assessori

Art. 35 Mozione di fiducia

Art. 36 Revoca degli Assessori

Capo IV.

IL SINDACO

Art. 37 Funzioni del Sindaco quale organo del Comune

Art. 38 Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Art. 39 Giuramento del sindaco - Distintivo

Art. 40 Cessazione dalla carica

Art. 41 Il Vice-Sindaco

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E UFFICI

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 42 Organi e strutture

Capo II.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 43 Funzioni

Art. 44 Direttore Generale

Capo III.

DIRIGENTI

Art. 45 Vice Segretario Generale

Art 46 Dirigenti di Settore

Art. 47 Responsabilità del Segretari e dei Dirigenti negli atti sindacali

Art. 48 Conferenza dei Dirigenti

Capo IV.

PERSONALE

Art. 49 Organizzazione

Art. 50 Stato giuridico e trattamento economico

Art 51 Commissione di concorso

Capo V.

INCARICHI E COLLABORAZIONI

Art. 52 lncarichi a tempo determinato

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI

Capo I.

ATTIVITA'

Art. 53 Collaborazioni professionali

Art. 54 Programmazione

Art. 55 Regolamenti

Art. 56 Provvedimenti amministrativi

Art. 57 Procedimento amministrativo

CAPO II.

CONTROLLI DI GESTIONE E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 58 Controlli di gestione

Art. 59 Revisione economico-finanziaria

Art. 60 Incompatibilità

Capo III

SERVIZI

Art. 61Servizi pubblici comunali

Art. 62 Aziende speciali

Art. 63 Istituzioni

Art. 64 Partecipazione a società di diritto privato

Art. 65 Nomina rappresentanti

Art. 66 Incompatibilità

Art. 67 Concessione a terzi

Art. 68 Indirizzo e controllo del comune

TITOLO VI

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 69 Principi generali

Art. 70 Forme della collaborazione

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71 Modalità

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. I Regolamenti di attuazione

Art. II Verifica dello statuto

Art. III Entrata in vigore dello statuto

 

TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1
(Autonomia del Comune)

  1. Il Comune di Grugliasco è l'Ente democratico espresso dalla Comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico.

  2. Esercita autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

  3. E' titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge tali funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

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Art. 2
(Principi del Comune)

  1. Il Comune di Grugliasco, nell'esercizio delle sue competenze e funzioni, utilizza le proprie risorse secondo criteri di efficienza, trasparenza ed imparzialità, e promuove:

    a) la tutela dei diritti dei cittadini senza alcuna distinzione;

    b) la parità sociale ed economica delle donne;

    c) la solidarietà ed il superamento degli squilibri economici, con particolare attenzione per le situazioni di emarginazione, di disagio e di disabilità. A tal fine si impegna nella approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposita Carta dei Diritti;

    d) la tutela della famiglia legale e delle unioni di fatto;

    e) iniziative di incontro e solidarietà fra i popoli con interventi di sostegno per favorire l'integrazione sociale;

    f) lo sviluppo del volontariato;

    g) la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, regionale e delle diverse identità culturali ed etniche presenti nel territorio;

    h) la qualità dello sviluppo del territorio e la difesa dell'ambiente, curando iniziative per l'educazione ad un corretto uso delle risorse per uno sviluppo equo, solidale ed eco-compatibile;

    La difesa dell'ambiente per una migliore qualità di vita;

  2. Nel rispetto delle proprie competenze e funzioni favorisce la collaborazione con le collettività locali, nazionali ed estere ed aderisce alle associazioni ritenute idonee a promuovere comuni interessi sociali e culturali.

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Art. 3
(Attività del Comune)

  1. Il Comune di Grugliasco si uniforma alla Carta Europea dell'Autonomia Locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

  2. L'attività del Comune è improntata a criteri di apertura alle realtà sociali ed alle organizzazioni del mondo produttivo.

  3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

  4. L'organizzazione delle strutture comunali è diretta a realizzare l'efficienza dei servizi e degli uffici e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della distinzione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

  5. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'uso del suolo e dello sviluppo economico, salvo quanto attribuito ad altri enti dalle leggi dello Stato e della Regione.

  6. Promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e sviluppo, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.

  7. Il Comune gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge. Le funzioni di cui al presente comma fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo.

  8. Per l'esercizio di funzioni proprie o delegate in ambiti territoriali adeguati, il Comune attua forme di cooperazione con altri Comuni, e con altri enti territoriali.

  9. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere non residenti a Grugliasco, oppure il sigillo civico a cittadini grugliaschesi meritevoli di particolare riconoscimento con mozione presentata da almeno 1/4 ed approvata almeno da 2/3 dei suoi componenti.

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Art. 4
(Territorio, stemma e gonfalone)

  1. Il territorio della Città di Grugliasco, delimitato dai confini storici, nelle zone urbane è suddiviso in quartieri individuati dal Regolamento sulla partecipazione.

  2. Il Comune ha sede nel Palazzo Civico.

  3. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla Sede comunale, per favorire la partecipazione e l'intervento della cittadinanza.

  4. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone storicamente in uso, concessi con decreti del Presidente della Repubblica.

  5. È fatto divieto di riprodurre lo stemma ed il gonfalone della Città di Grugliasco senza apposita autorizzazione da parte della Giunta Comunale previo atto deliberativo.

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TITOLO II

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 5
(Strumenti)

  1. Il Comune, al fine di assicurare alla comunità locale la più ampia partecipazione all'amministrazione comunale, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

    a) cura l'informazione della comunità;

    b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

    c) valorizza le associazioni;

    d) promuove organismi di partecipazione anche su base di quartiere;

    e) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

    f) provvede alla consultazione della popolazione, aperta ai maggiori di 16 anni di età;

    g) prevede il referendum consultivo;

    h) istituisce il Difensore Civico;

    i) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi dello Statuto.

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Capo II

INFORMAZIONE E ACCESSO

Art. 6
(Informazione)

  1. Il Comune, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la comunità circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

  2. Il Comune, nel rispetto del segreto d'ufficio, e nelle forme stabilite dal regolamento, mette a disposizione a chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio comunale. Il Comune assicura altresì agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

Art. 7
(Accesso)

  1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

  2. È garantito a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti i divieti ai sensi dei commi precedenti.

  3. Il diritto di accesso comprende, di norma, la facoltà di prendere in esame il documento e ottenere copia.

  4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

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CAPO III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8
(Associazioni e organizzazioni del volontariato)

  1. Il Comune valorizza le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, purché senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica e ne consente la partecipazione attiva alle proprie azioni.

  2. A tale fine viene istituito un Albo annuale, secondo modalità stabilite dal regolamento, che disciplina i criteri per l'accesso ad eventuali contributi o altre agevolazioni, in ragione dei fini istitutivi, dell'utilità sociale dell'attività svolta, del numero dei soci e della consistenza organizzativa dell'associazione medesima.

  3. Alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7.8.90 n. 241.

  4. Ai fini di cui al comma precedente sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle stesse associazioni.

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Art. 9
(Consulte)

  1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.

  2. Le consulte, composte dai rappresentati delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali operanti stabilmente e con carattere di continuità sul territorio interessante per fini istitutivi, integrate dai rappresentanti dei gruppi consiliari, sono convocate e presiedute dal Presidente eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno a maggioranza dei votanti. Ad esse partecipano il Sindaco o l'Assessore delegato nonché singoli cittadini interessati ai problemi discussi.

  3. Esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore che devono obbligatoriamente essere presi in esame dai competenti organi del Comune.

  4. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con l'Amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

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Art. 10
(Consulte di quartiere)

  1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione a specifiche esigenze territoriali, sono istituite le Consulte di quartiere quali organi consultivi dell'Amministrazione. In caso di costituzione, il Consiglio Comunale elegge un consigliere con il compito di mantenere i rapporti tra l'Amministrazione e la Consulta.

  2. Il regolamento individua l'ambito territoriale di ciascun quartiere e le modalità di funzionamento delle Consulte stesse.

  3. L'Assemblea dei residenti nomina gli organi direttivi e referenti presso l'Amministrazione.

  4. La Consulta di quartiere ha diritto di iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale; può essere sentita dagli Organi comunali e dalle Commissioni consiliari su questioni di interesse locale; promuove la consultazione degli abitanti del quartiere, anche attraverso apposite assemblee.

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Capo IV

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 11
(Istanze)

  1. I cittadini residenti nel territorio comunale, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi del Comune, in relazione alle sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'attività comunale. Tali istanze saranno fornite in copia ai Capigruppo consiliari.

  2. L'organo al quale è diretta l'istanza oppure il Dirigente di Settore, su incarico del Sindaco, risponde in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto dell'istanza.

Art. 12
(Proposte)

  1. I cittadini residenti nel Comune in numero pari al 5% della totalità possono presentare agli Organi del Comune proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo.

  2. L'Organo a cui la proposta è rivolta deve prenderla in esame con atto motivato espresso entro 45 giorni, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

  3. Se richiesto, attraverso un suo delegato, il Sindaco fornisce l'assistenza necessaria per la redazione della proposta.

  4. Le proposte non possono concernere gli atti programmatici, la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per pubblica utilità.

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Art. 13
(Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo)

  1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è disciplinata dalla legge statale e regionale pertinente, nonché da regolamento di cui all'art. 55.

Art. 14
(Azione popolare)

  1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dall'art. 9 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.

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Art. 15
(Consultazione diretta della popolazione)

  1. Il Consiglio o il Sindaco possono disporre forme di consultazione diretta della popolazione, di particolari settori di questa o degli utenti dei servizi comunali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunale.

  2. La consultazione può avvenire attraverso incontri con i cittadini, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi individuati dal regolamento.

  3. È istituito un osservatorio permanente col compito di verificare il livello di informazione e di partecipazione dei cittadini.

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Art. 16
(Referendum consultivo)

  1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante interesse sociale che interessano l'intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa.

  2. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti o aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum dell'ultimo triennio.

  3. Il referendum è indetto dal Sindaco, su richiesta del Consiglio comunale approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati, oppure su proposta sottoscritta dal 10% degli elettori del Comune con firme autenticate e presentate entro 90 gg. dall'inizio della raccolta.

  4. L'ammissibilità del referendum è accertata dalla Commissione Affari Istituzionali alla quale partecipa, se nominato, il Difensore Civico che opererà nei modi stabiliti dal Regolamento.

  5. Il referendum deve aver luogo in un'unica sessione annuale.

  6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  7. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta comunale devono deliberare, in relazione alle rispettive competenze, sulla proposta sottoposta a referendum.

  8. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

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Capo V.

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 17
(Istituzione, elezione, requisiti, cessazione e indennità)

  1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione pubblica intervenendo sugli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi verificatesi nei confronti dei cittadini. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

  2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, nella seduta successiva sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

  3. I candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento devono non incorrere nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale, non ricoprire cariche politiche o gli incarichi ulteriori individuati nel regolamento.

  4. Il Difensore Civico resta in carica per quattro anni e, comunque, fino all'entrata in carica del suo successore ed è rieleggibile una sola volta. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica, il Difensore Civico cessa di diritto dalla carica per morte, assenza o impedimento grave protratto per oltre centottanta giorni. Cessa per decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, quando si accerti, successivamente alla nomina, la preesistenza di cause di ineleggibilità, o di cause di incompatibilità non tempestivamente rimosse, o quando vengano meno i requisiti richiesti per la nomina. Può cessare per revoca pronunciata con identica maggioranza, a causa di gravi inadempienze ai doveri di ufficio. Cessa, infine, per dimissioni presentate al Consiglio Comunale.

  5. Il Difensore Civico ha diritto ad un'indennità di importo pari a quella dell'Assessore.

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Art. 18
(Attribuzioni e mezzi)

  1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni, su istanza dei soggetti interessati o di propria iniziativa, al fine di verificare la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi, con riguardo all'attività dell'amministrazione comunale, di uffici e servizi comunali, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, nonchè degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

  2. A tal fine il Difensore Civico:

    a) segnala agli organi comunali competenti situazioni e problemi che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;

    b) riferisce all'autorità giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;

    c) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

    d) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

    e) indica i termini e le modalità per sanare le violazioni riscontrate e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi comunali l'esercizio dei poteri sostitutivi;

    f) presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione.

    g) esercita il controllo sugli atti del comune nell'ipotesi prevista dall'art. 127 T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/00.

    h) partecipa alla Commissione Consiliare per l'ammissibilità del referendum consultivo di cui all'art. 16 del presente Statuto.

  3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego nè segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

  4. Le risorse organizzative del Difensore Civico sono determinate dal regolamento.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I.

ORGANI DEL COMUNE

Art. 19
(Organi)

  1. 1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, La Giunta, il Sindaco.

Capo II.

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20
(Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio)

  1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

  2. Il Consiglio dura in carica sino alla successiva elezione limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.

  3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 21
(Prima adunanza)

  1. Il Consiglio Comunale provvede alla convalida dei consiglieri e giudica le cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato.

  2. L'adunanza del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti e per la nomina del Presidente è indetta dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla proclamazione del Presidente del Consiglio; detta seduta deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed essere tenuta nei successivi dieci giorni dalla convocazione.

  3. Nella prima seduta, inoltre, il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. n. 223 del 20.03.1967.

  4. È Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, esclusi i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale, data dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.

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Art. 22
(Il Presidente)

  1. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea mediante votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

  2. Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge un Vice-Presidente.

  3. In caso di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo dovuto, del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal consigliere anziano.

  4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

  5. Il Presidente è tenuto in via eccezionale a riunire il Consiglio Comunale entro 48 ore, su motivata richiesta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri Comunali, per la trattazione di affari urgenti ed indifferibili.

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Art. 23
(I Consiglieri)

  1. I Consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano gli interessi dell'intero territorio.

  2. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sulla organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

  3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. L'interrogazione, l'interpellanza e la mozione sono disciplinate dal Regolamento. Inoltre i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, nelle forme stabilite dal regolamento. I consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio. Le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

  4. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte.

  5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, espresso in forma scritta al Presidente, ad una intera sessione ordinaria comporta la proposta di decadenza del Consigliere Comunale dalla carica.

  6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della relativa proposta.

  7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

  8. Ogni Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

  9. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

  10. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

Art. 24
(Organizzazione del Consiglio)

  1. Il Consiglio ha autonomia funzionale e organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

  2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare ed eventuali modifiche a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

  3. Nell'ambito del Consiglio sono istituite le Commissioni e i Gruppi consiliari.

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Art. 25
(Partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche di mandato)

  1. Entro 80 giorni il Sindaco mette a disposizione del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale. Entro i successivi venti giorni ciascun consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte e osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi venti giorni il Sindaco presenta all'approvazione del Consiglio Comunale le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.

  2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

  3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.

  4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 26
(Competenza del Consiglio)

  1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita il controllo sulla amministrazione e sulla gestione comunale, ed anche sulle aziende e sugli enti a cui esso partecipa e da esso controllati, in ordine ai risultati circa gli obiettivi programmati, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione. Adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

  2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sedute indette su particolari materie. Può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di atti consiliari di indirizzo.

  3. Nella definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nella nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, deve essere tutelato il diritto di rappresentanza delle minoranze, nella misura di almeno 1/3 laddove possibile.

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Art. 27
(Funzionamento del Consiglio)

  1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

  2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui vengono esaminati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

  3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento.

  4. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei membri componenti il Consiglio Comunale, però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le sedute sono valide, purché intervengano almeno dieci membri.

  5. Le proposte di deliberazione sono approvate, salvo che sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei Consiglieri necessari per la validità della seduta. I Consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione, non si computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle si computano nel numero dei votanti.

  6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori comunali.

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Art. 28
(Gruppi Consiliari)

  1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento.

  2. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni e della consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 29
(Commissioni Consiliari)

  1. Le Commissioni permanenti e speciali istituite in seno al Consiglio sono disciplinate per numero, composizione, organizzazione, funzionamento, poteri e materie di competenza, dal regolamento. Fra le Commissioni permanenti istituite in seno al Consiglio Comunale è istituita la Commissione di controllo e garanzia, la presidenza della quale è riservata alla minoranza e le cui materie di competenza saranno stabilite dal regolamento.

  2. Tutte le Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata.

  3. La competenza delle Commissioni permanenti coincide, di norma, con quella delle maggiori articolazioni degli uffici comunali. Le Commissioni permanenti hanno per compiti principali l'esame preventivo degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo sull'adempimento di tali atti e lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale. Delle suddette attività debbono riferire al Consiglio comunale.

  4. I Capigruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente, presieduta dal Presidente dell'Assemblea. Questa ha funzione di Commissione per gli affari generali, definisce gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e dello svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio e dirime gli eventuali conflitti di competenze insorti tra gli Organi istituzionali.

  5. La Commissione dei Capigruppo esamina le candidature per la nomina degli amministratori previsti al Titolo V dello Statuto.

  6. Possono essere istituite commissioni speciali per lo svolgimento di compiti volta per volta individuati dal Consiglio.

  7. Le Commissioni, nello svolgimento di rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati, possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti a intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

  8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

  9. Ove le Commissioni siano richiamate ad esprimere un voto consultivo il riferimento della volontà espressa è ragguagliata alla rappresentanza consiliare di ciascun gruppo.

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Art. 30
(Commissioni di indagine)

  1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

  2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

  3. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

  4. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

  5. Il funzionamento della Commissione di indagine è pari a quello delle commissioni permanenti ed è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 31
(Informazione sull'attività del Consiglio)

  1. Il Consiglio informa i cittadini della propria attività, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

  2. Il Consiglio indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse, con soggetti sociali, pubblici e privati.

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Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32
(Composizione e funzionamento della Giunta)

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 4 a un massimo di 8 Assessori tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale.

  2. La cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica sono stabilite dalle legge.

  3. La Giunta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità dei propri componenti.

  4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, della nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.

  5. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo Statuto.

  6. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

  7. Le adunanze non sono pubbliche.

  8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvi i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.

  9. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta Comunale. Questa rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 33
(Competenza della Giunta)

  1. Le competenze della Giunta sono determinate dalla legge e dallo Statuto, in osservanza del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici, cui spettano compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, ed i dirigenti cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

  2. Essa collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

  3. Quale organo di governo, la Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non siano attribuiti dalle leggi o dallo Statuto al Sindaco.

  4. La Giunta collabora con il Sindaco nel dare attuazione agli indirizzi generali del Consiglio, definendo obiettivi e programmi ed emanando le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; a tal fine definisce, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione ed adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

  5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso.

Art. 34
(Surrogazione degli Assessori)

  1. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio e ne esercita provvisoriamente le funzioni, ovvero, qualora lo ritenga opportuno, le delega ad altro Assessore.

  2. In caso di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne esercita le funzioni, ovvero, qualora lo ritenga opportuno, le delega ad altro Assessore.

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Art. 35
(Mozione di sfiducia)

  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 36
(Revoca degli Assessori)

  1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Capo IV.

IL SINDACO

Art. 37
(Funzioni del Sindaco quale organo del Comune)

  1. Le competenze del Sindaco sono determinate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

  2. Il Sindaco rappresenta l'Ente ad ogni effetto di legge, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
    Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.

  3. Convoca e presiede la Giunta Comunale e propone al Presidente gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

  4. Nell'assicurare l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo della Giunta, coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che possa influire su tale indirizzo.

  5. Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

  6. Ha facoltà, altresì, di attribuire a singoli Consiglieri, a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi particolari che non comportino l'emanazione di atti con efficacia esterna. Detti Consiglieri, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

  7. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale nonché al Prefetto.

  8. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti.
    Impartisce le direttive al Segretario Generale al Direttore Generale se nominato ed ai Dirigenti con particolare riferimento ai criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi.

  9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00, nonché dal presente Statuto e dal regolamento.

  10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni, Società o Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

  11. Esercita le funzioni di vigilanza, nell'ambito delle leggi, Regolamenti e Statuto, nei confronti delle Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali.

  12. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

  13. Promuove la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

  14. Nei procedimenti amministrativi può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

  15. Indice i referendum comunali.

  16. Provvede ad informare la popolazione in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenze di protezione civile.

  17. Nomina, per un periodo di tempo corrispondente a quello del proprio mandato, il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui al Regolamento approvato con DPR n. 465/97. Può conferire al Segretario Generale ogni funzione compatibile con la professionalità e competenza del ruolo ricoperto, compresa la nomina a Direttore Generale ed autorizzare al medesimo l'assunzione di incarichi esterni. Può infine, per violazione dei doveri d'ufficio e previa deliberazione conforme della Giunta Comunale, revocarlo con provvedimento motivato.

  18. Può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica dell'Ente e con contratto a tempo determinato per una durata non eccedente il proprio mandato. Può altresì revocarlo previa deliberazione conforme della Giunta Comunale.

  19. Qualora il Sindaco si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, contestualmente alla nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare, nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra Segretario e Direttore Generale.

  20. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, disponendo altresì le sanzioni in caso di inadempienza.

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Art. 38
(Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo)

  1. Nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale.

  2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere, al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

  3. In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al precedente comma 2.

  4. L'inadempimento delle disposizioni sindacali può essere sanzionato nelle misure stabilite di volta in volta nel provvedimento.

Art. 39
(Giuramento del Sindaco - Distintivo)

  1. Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.

  2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

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Art. 40
(Cessazione dalla carica)

  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

  2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

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Art. 41
(Il Vice-Sindaco)

  1. Il Vice-Sindaco, è nominato, in sede di costituzione della Giunta, dal Sindaco.

  2. Oltre alle funzioni di cui al 1° comma dell'art. 37 del presente Statuto, allo stesso compete la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 T.U.E.L. - D. L.gs. n. 267/00.

  3. Della nomina del Vice Sindaco e del criterio per le eventuali sostituzioni temporanee del Sindaco e Vice-Sindaco viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.

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TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E UFFICI

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 42
(Organi e strutture)

  1. La dotazione organica del personale nonché l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali sono stabiliti con apposito regolamento.

  2. L'organizzazione generale deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

  3. Il regolamento individua le singole strutture organizzative che verranno dimensionate ed aggregate in aree funzionali secondo criteri di flessibilità.

  4. L'efficienza e la funzionalità degli uffici viene perseguita prioritariamente mediante la programmazione e la gestione delle attività per obiettivi.

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Capo II.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 43
(Funzioni)

  1. Il Comune ha un Segretario titolare, Dirigente pubblico, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge.

  2. Il Segretario Generale svolge i compiti attribuitigli per legge, nonchè ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti. Il Sindaco può inoltre affidare al Segretario Generale attribuzioni ulteriori nel rispetto del ruolo e della professionalità ricoperta. Tali attribuzioni danno diritto a compensi aggiuntivi determinati dal C.C.N.L.. o dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 44
(Direttore Generale)

  1. Il Direttore Generale, se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo del Comune e secondo le direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore rispondono i Dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario Generale.

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Capo III.

DIRIGENTI

Art. 45
(Vice Segretario Generale)

  1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

  2. Le attribuzioni del Vice Segretario sono conferite con le modalità di cui al Regolamento di Organizzazione.

Art. 46
(Dirigente di Settore)

  1. In relazione agli obiettivi dell'Ente, i Dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva della correttezza amministrativa, dell'efficienza di gestione delle risorse assegnate e della organizzazione degli uffici e servizi.

  2. Nell'attuazione degli obiettivi generali e settoriali prefissati, i Dirigenti collaborano con l'Amministrazione alla formulazione dei piani e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

  3. Le attribuzioni dei dirigenti, la costituzione del rapporto, il conferimento dell'incarico e l'allocazione delle posizioni dirigenziali sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione nel rispetto della disciplina dei C.C.NN.LL e dei principi di cui all'art. 107 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.

  4. In applicazione dei principi richiamati nel precedente comma 3, sono attribuibili ai Dirigenti tutti i compiti, anche non espressamente indicati dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti, che rientrino nell'esercizio di poteri di gestione e non siano di competenza del Segretario o del Direttore Generale.

  5. In assenza o impedimento temporaneo del Dirigente, le funzioni sono assunte dal Funzionario competente per materia. In assenza o impedimento prolungato del Dirigente, le funzioni vicarie sono assegnate dal Sindaco ai sensi del Regolamento di Organizzazione.

  6. I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei rispettivi risultati. La verifica dei risultati ottenuti dai Dirigenti, in rapporto ai programmi ed obiettivi loro affidati, dovrà essere attuata annualmente da appositi nuclei di valutazione, la cui nomina e composizione è prevista da apposita norma regolamentare.

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Art. 47
(Responsabilità del Segretario e dei Dirigenti negli atti sindacali)

  1. I Regolamenti e le ordinanze sindacali sono controfirmate, nell'originale da depositare agli atti del Comune, dal Dirigente di Settore e dal Segretario Generale.

Art. 48
(Conferenza dei Dirigenti)

  1. La conferenza dei Dirigenti è costituita dal Direttore Generale se nominato, dal Segretario Generale e dai Dirigenti di Settore. Alla stessa possono essere chiamati a partecipare i Funzionari di Sezione.

  2. La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno, per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa generale o specifica, per la verifica del funzionamento generale dell'apparato comunale e dei tempi e modi per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Amministrazione.

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Capo IV

PERSONALE

Art. 49
(Organizzazione)

  1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge il Comune determina autonomamente il proprio modello organizzativo e la propria dotazione organica, nei limiti finanziari del proprio bilancio e conformemente ai compiti istituzionali e programmatici svolti.

  2. Il Comune tramite il Regolamento di Organizzazione attua la propria autonomia organizzativa.

Art. 50
(Stato giuridico e trattamento economico)

  1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dalla legge, dagli accordi nazionali e decentrati di lavoro, dal Regolamento di organizzazione.

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Art. 51
(Commissione di concorso)

  1. Nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge, la Commissione è formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

  2. Il Regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e le procedure previste per le operazioni concorsuali.

CAPO V

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI

Art. 52
(Incarichi a tempo determinato)

  1. Per ricoprire posti della qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato con contratti di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato. Il contratto, stipulato con soggetti forniti di adeguata e documentata esperienza, qualificazione professionale e dotati dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche da ricoprire ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, e può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco. Il provvedimento di incarico stabilisce le condizioni e le clausole contrattuali in conformità delle leggi.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI

CAPO I

ATTIVITÀ

Art. 53
(Collaborazioni professionali)

  1. Il Sindaco, con convenzioni a termine, può conferire incarichi ad Istituti, Enti, Società di consulenza, professionisti ed esperti per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

  2. L'incarico è conferito con provvedimento che stabilisce oggetto, condizioni e clausole.

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Art. 54
(Programmazione)

  1. Il Consiglio comunale, previa consultazione della popolazione, approva un piano di sviluppo socio-economico da aggiornare annualmente, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio, per i piani di settore e per la complessiva azione del Comune.

  2. Gli atti di pianificazione specifica del Comune devono indicare, sulla base della ricognizione della realtà interessata dall'attività da pianificare e in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi, i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.

Art. 55
(Regolamenti)

  1. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. All'interno dei Regolamenti possono essere previste specifiche sanzioni per l'inosservanza delle norme ivi contenute.

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Art. 56
(Provvedimenti amministrativi)

  1. Allo scopo di consentire la collaborazione dei cittadini interessati, nello svolgimento dell'azione amministrativa il Comune privilegia, ove non sia diversamente disposto dalle leggi, il ricorso ad accordi, convenzioni e contratti anzichè ad atti autoritativi unilaterali.

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Art. 57
(Procedimento amministrativo)

  1. Il Consiglio comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina con apposito regolamento i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'azione del Comune valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale.

  2. Tale regolamento, in particolare, individua i tipi principali di procedimento e per ciascuno di essi determina:
    il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in stretta aderenza ai tempi che, sulla base delle caratteristiche del procedimento stesso e delle risorse organizzative disponibili, risultano effettivamente necessari;

    b) l'unità organizzativa ed il funzionario responsabili del procedimento;

    c) le modalità ed i tempi della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati;

    d) i diritti che gli interessati possono esercitare nel procedimento, con specifico riguardo alla visione e all'estrazione di copie degli atti procedimentali, alla presentazione di memorie e documenti e al contraddittorio orale;

    e) le modalità per il perfezionamento di eventuali accordi con i soggetti interessati;

    f) gli strumenti per la verifica periodica del regolamento stesso.


CAPO II

CONTROLLI DI GESTIONE E REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 58
(Controlli di gestione)

  1. I controlli interni di gestione, previsti e assegnati alla competenza di particolari uffici dal regolamento di organizzazione dell'ente, devono, in relazione agli atti di pianificazione, accertare e valutare i costi sostenuti e le risorse impiegate, i risultati raggiunti, le razionalità e l'economicità delle procedure seguite.

  2. I risultati dei controlli di gestione devono essere portati dalla Giunta comunale a conoscenza del Consiglio comunale.

Art. 59
(Revisione economico-finanziaria)

  1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i tre componenti con voto limitato a due di questi, tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

  2. Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

  3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può rivolgere proposte e segnalazioni agli organi comunali e, in particolare, riferisce immediatamente al Consiglio comunale ove riscontri grave irregolarità nella gestione; può essere invitato dal Sindaco a partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale in occasione della discussione di determinati argomenti.

  4. Il Collegio dei revisori risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.

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Art. 60
(Incompatibilità)

  1. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono:

a) i Consiglieri comunali;

b) i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori, del Segretario generale e dei dirigenti del Comune;

c) coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;

d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionari di opere e/o servizi comunali;

e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o istituzioni dipendenti dal Comune;

f) i dipendenti della Regione Piemonte, i componenti del Comitato regionale di Controllo e i dipendenti delle Provincie e delle Comunità Montane del Piemonte.

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Capo III

SERVIZI

Art. 61
(Servizi pubblici comunali)

  1. L'istituzione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

  2. La scelta della forma di gestione del servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, congruamente istruita e motivata, su criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle varie forme di gestione previste dalla legge, con particolare riguardo a quelle che comportano la cooperazione del Comune con altri enti locali e tenuto conto della possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni e del volontariato.

  3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

Art. 62
(Aziende speciali)

  1. Per l'esercizio di servizi di interesse pubblico, attinenti i compiti di istituto, il Comune può istituire aziende speciali, oppure partecipare alle medesime in concorso con altri Enti.

  2. Le Aziende speciali sono disciplinate da atto statutario approvato dal Consiglio comunale.

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Art. 63
(Istituzioni)

  1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale senza rilevanza imprenditoriale il Comune può avvalersi della collaborazione di istituzioni e di enti morali.

  2. Il Consiglio comunale adotta un regolamento dell'istituzione che disciplina la composizione e la funzione degli Organi dirigenti.

  3. Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi generali dell'istituzione nell'ambito di quelli indicati dal Consiglio comunale; delibera il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, approva tutti gli atti dell'istituzione non demandati al Presidente ed al Direttore.

  4. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 64
(Partecipazione a società di diritto privato)

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni che svolgano attività di pubblico servizio, a condizione che la partecipazione pubblica sia complessivamente non inferiore al 51% del capitale sociale.

  2. Il Comune può altresì partecipare con quote o azioni, a società di capitali o a consorzi di imprese, anche in situazioni di capitale pubblico locale minoritario, quando tali società o consorzi, pur non gestendo pubblici servizi, abbiano come scopo sociale l'esercizio di attività in materie di interesse comunale.

  3. La partecipazione a società per azioni è deliberata dal Consiglio comunale che nomina i suoi rappresentanti tra persone di comprovata esperienza tecnica e amministrativa nel particolare settore di attività delle società.

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Art. 65
(Nomina rappresentanti)

  1. Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, semprecchè la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni non sia ad esso espressamente riservata dalla legge.

  2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, ha potere di revoca nei confronti dei rappresentanti nominati e designati presso gli Enti di cui al comma 1), con esclusione di quelli la cui nomina è riservata al Consiglio comunale stesso.

  3. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 66
(Incompatibilità)

  1. Le cariche di rappresentanti della Amministrazione nelle Aziende Speciali, Istituzioni e Società di diritto privato, non sono fra loro cumulabili.

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Art. 67
(Concessione a terzi)

  1. Per servizi di interesse comunale il Consiglio può ricorrere alla concessione a terzi, con atto deliberato dal Consiglio comunale.

  2. La concessione è subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

Art. 68
(Indirizzo e controllo del Comune)

  1. In tutti gli atti che determinano l'affidamento di attività comunali a soggetti esterni al Comune ovvero l'intervento di questo in soggetti esterni devono essere previste le forme di raccordo fra tali soggetti ed il Comune.

  2. Il Consiglio comunale adotta un piano dei servizi determinando, tra l'altro, i servizi pubblici da esercitare, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di garanzia e partecipazione a favore di ques