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INDICE
TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE
Art.
1 Autonomia del Comune
Art.
2 Principi del Comune
Art.
3 Attività del Comune
Art.
4 Territorio, stemma e gonfalone
TITOLO II
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE
E TUTELA DEI CITTADINI
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Art.
5 Strumenti
Capo II.
INFORMAZIONE E ACCESSO
Art.
6 Informazione
Art.
7 Accesso
Capo III.
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art.
8 Associazioni e organizzazioni del volontariato
Art.
9 Consulte
Art.
10 Consulte di quartiere
Capo
IV.
ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE
Art.
11 Istanze
Art.
12 Proposte
Art.
13 Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo
Art.
14 Azione popolare
Art. 15 Consultazione diretta della popolazione
Art.
16 Referendum consultivo
Capo
V.
IL DIFENSORE CIVICO
Art.17
Istituzione, requisiti, elezione, cessazione e indennità
Art.
18 Attribuzioni e mezzi
TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
Capo I.
ORGANI DEL COMUNE
Art.
19 Organi
Capo
II.
CONSIGLIO COMUNALE
Art.
20 Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio
Art.
21 Prima adunanza
Art.
22 Il Presidente
Art.
23 I Consiglieri
Art.
24 Organizzazione del Consiglio
Art.
25 Partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche di mandato
Art.
26 Competenza del Consiglio
Art.
27 Funzionamento del Consiglio
Art.
28 Gruppi Consiliari
Art.
29 Commissioni Consiliari
Art.30
Commissioni di indagine
Art.
31 Informazione sull'attività del Consiglio
Capo
III.
LA GIUNTA COMUNALE
Art.
32 Composizione e funzionamento della Giunta
Art.
33 Competenza della Giunta
Art.
34 Surrogazione degli Assessori
Art. 35 Mozione di fiducia
Art.
36 Revoca degli Assessori
Capo
IV.
IL SINDACO
Art.
37 Funzioni del Sindaco quale organo del Comune
Art.
38 Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
Art.
39 Giuramento del sindaco - Distintivo
Art.
40 Cessazione dalla carica
Art.
41 Il Vice-Sindaco
TITOLO
IV
ORGANIZZAZIONE E UFFICI
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Art.
42 Organi e strutture
Capo II.
SEGRETARIO GENERALE
Art.
43 Funzioni
Art.
44 Direttore Generale
Capo
III.
DIRIGENTI
Art.
45 Vice Segretario Generale
Art
46 Dirigenti di Settore
Art.
47 Responsabilità del Segretari e dei Dirigenti negli atti sindacali
Art.
48 Conferenza dei Dirigenti
Capo IV.
PERSONALE
Art.
49 Organizzazione
Art.
50 Stato giuridico e trattamento economico
Art
51 Commissione di concorso
Capo V.
INCARICHI E COLLABORAZIONI
Art.
52 lncarichi a tempo determinato
TITOLO
V
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
Capo I.
ATTIVITA'
Art.
53 Collaborazioni professionali
Art.
54 Programmazione
Art.
55 Regolamenti
Art.
56 Provvedimenti amministrativi
Art.
57 Procedimento amministrativo
CAPO II.
CONTROLLI DI GESTIONE E REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Art.
58 Controlli di gestione
Art.
59 Revisione economico-finanziaria
Art.
60 Incompatibilità
Capo III
SERVIZI
Art.
61Servizi pubblici comunali
Art.
62 Aziende speciali
Art.
63 Istituzioni
Art.
64 Partecipazione a società di diritto privato
Art.
65 Nomina rappresentanti
Art.
66 Incompatibilità
Art.
67 Concessione a terzi
Art.
68 Indirizzo e controllo del comune
TITOLO
VI
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Art.
69 Principi generali
Art.
70 Forme della collaborazione
TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO
Art.
71 Modalità
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
I Regolamenti di attuazione
Art.
II Verifica dello statuto
Art.
III Entrata in vigore dello statuto
TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE
Art. 1
(Autonomia del Comune)
- Il Comune di Grugliasco è l'Ente democratico espresso dalla
Comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo
civile, culturale, sociale ed economico.
- Esercita autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa
nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente
Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
- E' titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con
legge dello Stato e della Regione Piemonte, secondo il principio
di sussidiarietà. Svolge tali funzioni anche attraverso attività
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
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Art. 2
(Principi del Comune)
- Il Comune di Grugliasco, nell'esercizio delle sue
competenze e funzioni, utilizza le proprie risorse secondo criteri
di efficienza, trasparenza ed imparzialità, e promuove:
a) la tutela dei diritti dei cittadini senza alcuna distinzione;
b) la parità sociale ed economica delle donne;
c) la solidarietà ed il superamento degli squilibri economici,
con particolare attenzione per le situazioni di emarginazione,
di disagio e di disabilità. A tal fine si impegna nella approvazione
da parte del Consiglio Comunale di apposita Carta dei Diritti;
d) la tutela della famiglia legale e delle unioni di fatto;
e) iniziative di incontro e solidarietà fra i popoli con interventi
di sostegno per favorire l'integrazione sociale;
f) lo sviluppo del volontariato;
g) la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, regionale
e delle diverse identità culturali ed etniche presenti nel territorio;
h) la qualità dello sviluppo del territorio e la difesa dell'ambiente,
curando iniziative per l'educazione ad un corretto uso delle risorse
per uno sviluppo equo, solidale ed eco-compatibile;
La difesa dell'ambiente per una migliore qualità di vita;
- Nel rispetto delle proprie competenze e funzioni favorisce la
collaborazione con le collettività locali, nazionali ed estere
ed aderisce alle associazioni ritenute idonee a promuovere comuni
interessi sociali e culturali.
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Art. 3
(Attività del Comune)
- Il Comune di Grugliasco si uniforma alla Carta Europea
dell'Autonomia Locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi
principi e per la sua attuazione.
- L'attività del Comune è improntata a criteri di
apertura alle realtà sociali ed alle organizzazioni del mondo
produttivo.
- Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e
provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
- L'organizzazione delle strutture comunali è diretta
a realizzare l'efficienza dei servizi e degli uffici e si basa
su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del
personale, attuando il principio della distinzione dei ruoli politici
da quelli amministrativi.
- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative
riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei
settori dei servizi sociali, dell'uso del suolo e dello sviluppo
economico, salvo quanto attribuito ad altri enti dalle leggi dello
Stato e della Regione.
- Promuove la discussione ed il confronto sui problemi
connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e
dei programmi, sostiene le libere forme associative, la loro costituzione
e sviluppo, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione
della popolazione. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione
comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei
cittadini.
- Il Comune gestisce i servizi elettorali di anagrafe,
di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le
ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale
affidate dalla legge. Le funzioni di cui al presente comma fanno
capo al Sindaco quale ufficiale di Governo.
- Per l'esercizio di funzioni proprie o delegate in
ambiti territoriali adeguati, il Comune attua forme di cooperazione
con altri Comuni, e con altri enti territoriali.
- Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria
a personalità italiane o straniere non residenti a Grugliasco,
oppure il sigillo civico a cittadini grugliaschesi meritevoli
di particolare riconoscimento con mozione presentata da almeno
1/4 ed approvata almeno da 2/3 dei suoi componenti.
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Art. 4
(Territorio, stemma e gonfalone)
- Il territorio della Città di Grugliasco, delimitato
dai confini storici, nelle zone urbane è suddiviso in quartieri
individuati dal Regolamento sulla partecipazione.
- Il Comune ha sede nel Palazzo Civico.
- Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi
in luogo diverso dalla Sede comunale, per favorire la partecipazione
e l'intervento della cittadinanza.
- Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone storicamente
in uso, concessi con decreti del Presidente della Repubblica.
- È fatto divieto di riprodurre lo stemma ed il gonfalone
della Città di Grugliasco senza apposita autorizzazione da parte
della Giunta Comunale previo atto deliberativo.
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TITOLO II
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 5
(Strumenti)
- Il Comune, al fine di assicurare alla comunità locale
la più ampia partecipazione all'amministrazione comunale, la trasparenza
e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:
a) cura l'informazione della comunità;
b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
c) valorizza le associazioni;
d) promuove organismi di partecipazione anche su base di quartiere;
e) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o
associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore
tutela di interessi collettivi;
f) provvede alla consultazione della popolazione, aperta ai maggiori
di 16 anni di età;
g) prevede il referendum consultivo;
h) istituisce il Difensore Civico;
i) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza
e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi dello Statuto.
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Capo II
INFORMAZIONE E ACCESSO
Art. 6
(Informazione)
- Il Comune, tramite la stampa e con altri mezzi idonei,
informa la comunità circa la propria organizzazione e attività,
con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- Il Comune, nel rispetto del segreto d'ufficio, e
nelle forme stabilite dal regolamento, mette a disposizione a
chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente
all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio
comunale. Il Comune assicura altresì agli interessati l'informazione
sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
Art. 7
(Accesso)
- Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono
pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative
e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono
il differimento della divulgazione.
- È garantito a chiunque vi abbia interesse, per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o
comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, tranne
che a quelli per i quali sono stabiliti i divieti ai sensi dei
commi precedenti.
- Il diritto di accesso comprende, di norma, la facoltà
di prendere in esame il documento e ottenere copia.
- L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato
dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi
del richiedente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
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CAPO III
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art. 8
(Associazioni e organizzazioni del volontariato)
- Il Comune valorizza le libere associazioni e le
organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale,
purché senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica
e ne consente la partecipazione attiva alle proprie azioni.
- A tale fine viene istituito un Albo annuale, secondo
modalità stabilite dal regolamento, che disciplina i criteri per
l'accesso ad eventuali contributi o altre agevolazioni, in ragione
dei fini istitutivi, dell'utilità sociale dell'attività svolta,
del numero dei soci e della consistenza organizzativa dell'associazione
medesima.
- Alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato
di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
al capo V della legge 7.8.90 n. 241.
- Ai fini di cui al comma precedente sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle stesse associazioni.
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Art. 9
(Consulte)
- Il Consiglio Comunale può istituire consulte relative
a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.
- Le consulte, composte dai rappresentati delle forze
sociali, economiche, sindacali e culturali operanti stabilmente
e con carattere di continuità sul territorio interessante per
fini istitutivi, integrate dai rappresentanti dei gruppi consiliari,
sono convocate e presiedute dal Presidente eletto dal Consiglio
Comunale nel proprio seno a maggioranza dei votanti. Ad esse partecipano
il Sindaco o l'Assessore delegato nonché singoli cittadini interessati
ai problemi discussi.
- Esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi
politico-amministrativi del settore che devono obbligatoriamente
essere presi in esame dai competenti organi del Comune.
- L'istituzione, la composizione, il funzionamento
e il rapporto delle consulte con l'Amministrazione comunale sono
disciplinati dal regolamento.
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Art. 10
(Consulte di quartiere)
- Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
in relazione a specifiche esigenze territoriali, sono istituite
le Consulte di quartiere quali organi consultivi dell'Amministrazione.
In caso di costituzione, il Consiglio Comunale elegge un consigliere
con il compito di mantenere i rapporti tra l'Amministrazione e
la Consulta.
- Il regolamento individua l'ambito territoriale di
ciascun quartiere e le modalità di funzionamento delle Consulte
stesse.
- L'Assemblea dei residenti nomina gli organi direttivi
e referenti presso l'Amministrazione.
- La Consulta di quartiere ha diritto di iniziativa
per le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale;
può essere sentita dagli Organi comunali e dalle Commissioni consiliari
su questioni di interesse locale; promuove la consultazione degli
abitanti del quartiere, anche attraverso apposite assemblee.
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Capo IV
ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE
Art. 11
(Istanze)
- I cittadini residenti nel territorio comunale, singoli
o associati, possono presentare istanze scritte agli organi del
Comune, in relazione alle sfere di competenza, con cui chiedono
dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'attività comunale.
Tali istanze saranno fornite in copia ai Capigruppo consiliari.
- L'organo al quale è diretta l'istanza oppure il
Dirigente di Settore, su incarico del Sindaco, risponde in forma
scritta entro il termine massimo di 30 giorni. Se il termine previsto
non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione
in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando
una discussione sul contenuto dell'istanza.
Art. 12
(Proposte)
- I cittadini residenti nel Comune in numero pari
al 5% della totalità possono presentare agli Organi del Comune
proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo.
- L'Organo a cui la proposta è rivolta deve prenderla
in esame con atto motivato espresso entro 45 giorni, dandone comunicazione
al Consiglio Comunale.
- Se richiesto, attraverso un suo delegato, il Sindaco
fornisce l'assistenza necessaria per la redazione della proposta.
- Le proposte non possono concernere gli atti programmatici,
la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per
pubblica utilità.
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Art. 13
(Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo)
- La partecipazione degli interessati ai procedimenti
relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive è disciplinata dalla legge statale e regionale pertinente,
nonché da regolamento di cui all'art. 55.
Art. 14
(Azione popolare)
- Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni
ed i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dall'art.
9 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.
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Art. 15
(Consultazione diretta della popolazione)
- Il Consiglio o il Sindaco possono disporre forme
di consultazione diretta della popolazione, di particolari settori
di questa o degli utenti dei servizi comunali, in vista dell'adozione
di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse
comunale.
- La consultazione può avvenire attraverso incontri
con i cittadini, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di
firme ed altri strumenti analoghi individuati dal regolamento.
- È istituito un osservatorio permanente col compito
di verificare il livello di informazione e di partecipazione dei
cittadini.
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Art. 16
(Referendum consultivo)
- Il referendum consultivo può essere effettuato su
temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante interesse
sociale che interessano l'intera popolazione comunale o parti
territorialmente individuate di essa.
- Non è ammesso il referendum consultivo in materia
di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione
o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti o aziende e
su proposte che siano già state sottoposte a referendum dell'ultimo
triennio.
- Il referendum è indetto dal Sindaco, su richiesta
del Consiglio comunale approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati,
oppure su proposta sottoscritta dal 10% degli elettori del Comune
con firme autenticate e presentate entro 90 gg. dall'inizio della
raccolta.
- L'ammissibilità del referendum è accertata dalla
Commissione Affari Istituzionali alla quale partecipa, se nominato,
il Difensore Civico che opererà nei modi stabiliti dal Regolamento.
- Il referendum deve aver luogo in un'unica sessione
annuale.
- Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato
accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
- Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole
del referendum il Consiglio o la Giunta comunale devono deliberare,
in relazione alle rispettive competenze, sulla proposta sottoposta
a referendum.
- Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato
referendario soltanto a maggioranza di due terzi dei consiglieri
assegnati.
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Capo V.
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 17
(Istituzione, elezione, requisiti, cessazione e indennità)
- È istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore
Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon
andamento dell'Amministrazione pubblica intervenendo sugli abusi,
le disfunzioni, le carenze ed i ritardi verificatesi nei confronti
dei cittadini. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma
di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena
autonomia.
- Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale
a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati al Comune. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, nella
seduta successiva sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
- I candidati in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento devono non incorrere nelle situazioni di ineleggibilità
ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale,
non ricoprire cariche politiche o gli incarichi ulteriori individuati
nel regolamento.
- Il Difensore Civico resta in carica per quattro
anni e, comunque, fino all'entrata in carica del suo successore
ed è rieleggibile una sola volta. Oltre che per il compimento
del periodo di durata in carica, il Difensore Civico cessa di
diritto dalla carica per morte, assenza o impedimento grave protratto
per oltre centottanta giorni. Cessa per decadenza pronunciata
dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati, quando si accerti, successivamente alla nomina, la
preesistenza di cause di ineleggibilità, o di cause di incompatibilità
non tempestivamente rimosse, o quando vengano meno i requisiti
richiesti per la nomina. Può cessare per revoca pronunciata con
identica maggioranza, a causa di gravi inadempienze ai doveri
di ufficio. Cessa, infine, per dimissioni presentate al Consiglio
Comunale.
- Il Difensore Civico ha diritto ad un'indennità di
importo pari a quella dell'Assessore.
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Art. 18
(Attribuzioni e mezzi)
- Il Difensore Civico esercita le sue funzioni, su
istanza dei soggetti interessati o di propria iniziativa, al fine
di verificare la regolarità e la correttezza dei procedimenti
amministrativi, con riguardo all'attività dell'amministrazione
comunale, di uffici e servizi comunali, delle aziende, istituzioni
ed enti dipendenti dal Comune, nonchè degli altri soggetti pubblici
sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
- A tal fine il Difensore Civico:
a) segnala agli organi comunali competenti situazioni e problemi
che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;
b) riferisce all'autorità giudiziaria circa i fatti di reato di
cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;
c) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l'avvio del procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti;
d) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle
disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento
stesso;
e) indica i termini e le modalità per sanare le violazioni riscontrate
e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi comunali
l'esercizio dei poteri sostitutivi;
f) presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività
svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale
atte a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione.
g) esercita il controllo sugli atti del comune nell'ipotesi prevista
dall'art. 127 T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/00.
h) partecipa alla Commissione Consiliare per l'ammissibilità del
referendum consultivo di cui all'art. 16 del presente Statuto.
- Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente
dagli uffici le informazioni nonché copie di atti e documenti
necessari per l'esercizio delle sue funzioni, senza che possa
essergli opposto alcun diniego nè segreto d'ufficio, salvo quanto
previsto dalla legge.
- Le risorse organizzative del Difensore Civico sono
determinate dal regolamento.
TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
Capo I.
ORGANI DEL COMUNE
Art. 19
(Organi)
- 1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale,
La Giunta, il Sindaco.
Capo II.
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 20
(Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio)
- L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il
numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati
dalla legge.
- Il Consiglio dura in carica sino alla successiva
elezione limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili
ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.
- I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi
esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei
successori.
Art. 21
(Prima adunanza)
- Il Consiglio Comunale provvede alla convalida dei consiglieri
e giudica le cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi
delle leggi dello Stato.
- L'adunanza del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti
e per la nomina del Presidente è indetta dal Sindaco neo eletto
ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla proclamazione
del Presidente del Consiglio; detta seduta deve essere convocata
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed essere
tenuta nei successivi dieci giorni dalla convocazione.
- Nella prima seduta, inoltre, il Consiglio Comunale elegge tra
i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi
degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. n. 223 del 20.03.1967.
- È Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il
rinnovo del Consiglio, esclusi i candidati alla carica di Sindaco,
ha conseguito la più alta cifra individuale, data dalla somma
dei voti di lista e di quelli di preferenza.
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Art. 22
(Il Presidente)
- Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge o dallo
Statuto, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto da un
Presidente eletto dall'Assemblea mediante votazione palese ed
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge un Vice-Presidente.
- In caso di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo dovuto,
del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni presidenziali
sono svolte dal consigliere anziano.
- Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine
non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei
Consiglieri assegnati o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno
le questioni richieste.
- Il Presidente è tenuto in via eccezionale a riunire il Consiglio
Comunale entro 48 ore, su motivata richiesta del Sindaco o di
un terzo dei Consiglieri Comunali, per la trattazione di affari
urgenti ed indifferibili.
Top
Art. 23
(I Consiglieri)
- I Consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di
mandato e rappresentano gli interessi dell'intero territorio.
- I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge,
dal presente Statuto e dal Regolamento sulla organizzazione e
funzionamento del Consiglio Comunale.
- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione
di competenza del Consiglio Comunale. L'interrogazione, l'interpellanza
e la mozione sono disciplinate dal Regolamento. Inoltre i Consiglieri
hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende
e dagli enti dipendenti da questo nonché dai concessionari di
servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso
utili all'espletamento del proprio mandato, nelle forme stabilite
dal regolamento. I consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere
dal Presidente del Consiglio adeguata preventiva informazione
sulle questioni sottoposte al Consiglio. Le forme e le modalità
di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
- I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle sedute
del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti
di cui fanno parte.
- La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, espresso
in forma scritta al Presidente, ad una intera sessione ordinaria
comporta la proposta di decadenza del Consigliere Comunale dalla
carica.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorsi almeno
10 giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della
relativa proposta.
- Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate
al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla
surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
- Ogni Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio.
Il Consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro
sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta
da ciascun elettore e da ciascun Consigliere e viene dichiarata
dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine
di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
- Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.
- Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica
si procede alla surroga.
Art. 24
(Organizzazione del Consiglio)
- Il Consiglio ha autonomia funzionale e organizzativa,
che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento
consiliare.
- Il Consiglio adotta il regolamento consiliare ed
eventuali modifiche a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
- Nell'ambito del Consiglio sono istituite le Commissioni
e i Gruppi consiliari.
Top
Art. 25
(Partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche di mandato)
- Entro 80 giorni il Sindaco mette a disposizione
del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti
da realizzare nel corso del mandato, mediante apposita deliberazione
della Giunta Comunale. Entro i successivi venti giorni ciascun
consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte
e osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi
venti giorni il Sindaco presenta all'approvazione del Consiglio
Comunale le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.
- Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione
delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli
assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica,
del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto
deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette
linee.
- La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione
del programma avviene nel mese di settembre ogni anno, contestualmente
all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio
previsto dall'art. 193, comma 2, T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.
- Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di
governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta invitare il Sindaco a modificarlo,
indicando le linee di fondo da perseguire.
Art. 26
(Competenza del Consiglio)
- Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo
del Comune, esercita il controllo sulla amministrazione e sulla
gestione comunale, ed anche sulle aziende e sugli enti a cui esso
partecipa e da esso controllati, in ordine ai risultati circa
gli obiettivi programmati, secondo principi di efficienza, efficacia
ed economicità di gestione. Adotta gli atti attribuiti dalla legge
alla sua competenza.
- Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio
approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche
a conclusione di sedute indette su particolari materie. Può impegnare
la Giunta a riferire sull'attuazione di atti consiliari di indirizzo.
- Nella definizione degli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni, nonché nella nomina dei rappresentanti del Consiglio
stesso presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge, deve essere tutelato il diritto di rappresentanza
delle minoranze, nella misura di almeno 1/3 laddove possibile.
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Art. 27
(Funzionamento del Consiglio)
- L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie
e straordinarie.
- Sono sessioni ordinarie quelle in cui vengono esaminati
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
- Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni
avvengono a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento.
- Il Consiglio Comunale non può deliberare se non
interviene la metà del numero dei membri componenti il Consiglio
Comunale, però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro
giorno, le sedute sono valide, purché intervengano almeno dieci
membri.
- Le proposte di deliberazione sono approvate, salvo
che sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.
Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che dichiarano di astenersi
non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero
dei Consiglieri necessari per la validità della seduta. I Consiglieri
che dichiarano di non voler partecipare alla votazione, non si
computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono
in aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche
o nulle si computano nel numero dei votanti.
- Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza
diritto di voto, gli Assessori comunali.
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Art. 28
(Gruppi Consiliari)
- Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare
secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità
di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni,
tenendo conto delle esigenze comuni e della consistenza numerica
di ciascuno di essi.
Art. 29
(Commissioni Consiliari)
- Le Commissioni permanenti e speciali istituite in
seno al Consiglio sono disciplinate per numero, composizione,
organizzazione, funzionamento, poteri e materie di competenza,
dal regolamento. Fra le Commissioni permanenti istituite in seno
al Consiglio Comunale è istituita la Commissione di controllo
e garanzia, la presidenza della quale è riservata alla minoranza
e le cui materie di competenza saranno stabilite dal regolamento.
- Tutte le Commissioni devono essere composte in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del
criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso
un sistema di rappresentanza ponderata.
- La competenza delle Commissioni permanenti coincide,
di norma, con quella delle maggiori articolazioni degli uffici
comunali. Le Commissioni permanenti hanno per compiti principali
l'esame preventivo degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo
politico-amministrativo sull'adempimento di tali atti e lo svolgimento
di attività conoscitive su temi di interesse comunale. Delle suddette
attività debbono riferire al Consiglio comunale.
- I Capigruppo sono costituiti in Commissione consiliare
permanente, presieduta dal Presidente dell'Assemblea. Questa ha
funzione di Commissione per gli affari generali, definisce gli
accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale
e dello svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari
ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio e dirime gli
eventuali conflitti di competenze insorti tra gli Organi istituzionali.
- La Commissione dei Capigruppo esamina le candidature
per la nomina degli amministratori previsti al Titolo V dello
Statuto.
- Possono essere istituite commissioni speciali per
lo svolgimento di compiti volta per volta individuati dal Consiglio.
- Le Commissioni, nello svolgimento di rispettivi
compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri.
Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati,
possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di
soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere
l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori,
dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori
di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei
concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta,
sono tenuti a intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco
e gli Assessori, quando questi lo richiedano.
- Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi
i casi previsti dal regolamento.
- Ove le Commissioni siano richiamate ad esprimere
un voto consultivo il riferimento della volontà espressa è ragguagliata
alla rappresentanza consiliare di ciascun gruppo.
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Art. 30
(Commissioni di indagine)
- Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri
membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno
commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti
dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
- Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente
alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da
parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi
riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.
- La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli;
utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a disposizione
e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
- La Commissione ha il potere di acquisire informazioni
da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine,
dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
- Il funzionamento della Commissione di indagine è
pari a quello delle commissioni permanenti ed è disciplinato dal
regolamento del Consiglio comunale.
Art. 31
(Informazione sull'attività del Consiglio)
- Il Consiglio informa i cittadini della propria attività,
secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- Il Consiglio indice conferenze e promuove incontri
su temi di particolare interesse, con soggetti sociali, pubblici
e privati.
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Capo III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 32
(Composizione e funzionamento della Giunta)
- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la
presiede e da un numero minimo di 4 a un massimo di 8 Assessori
tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori
dei componenti del Consiglio Comunale.
- La cause di ineleggibilità e di incompatibilità
alla carica sono stabilite dalle legge.
- La Giunta verifica il possesso dei requisiti di
eleggibilità e di non incompatibilità dei propri componenti.
- Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella
prima seduta successiva all'elezione, della nomina dei componenti
della Giunta e del Vice Sindaco.
- La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare
le modalità di convocazione e ogni altro aspetto del proprio funzionamento
non disciplinato dallo Statuto.
- Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza
dei componenti.
- Le adunanze non sono pubbliche.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti, con voto palese, salvi i casi per cui è stabilita una
maggioranza speciale.
- Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge,
le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta Comunale.
Questa rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio
e del nuovo Sindaco.
Art. 33
(Competenza della Giunta)
- Le competenze della Giunta sono determinate dalla
legge e dallo Statuto, in osservanza del principio di separazione
dei poteri tra gli organi politici, cui spettano compiti di indirizzo
e di controllo politico - amministrativo, ed i dirigenti cui è
attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
- Essa collabora con il Sindaco nel governo del Comune
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- Quale organo di governo, la Giunta compie tutti
gli atti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non siano
attribuiti dalle leggi o dallo Statuto al Sindaco.
- La Giunta collabora con il Sindaco nel dare attuazione
agli indirizzi generali del Consiglio, definendo obiettivi e programmi
ed emanando le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa
e per la gestione; a tal fine definisce, sulla base del bilancio
di previsione deliberato dal Consiglio, il piano esecutivo di
gestione ed adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio.
- La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso.
Art. 34
(Surrogazione degli Assessori)
- In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi
causa, di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione,
dandone comunicazione al Consiglio e ne esercita provvisoriamente
le funzioni, ovvero, qualora lo ritenga opportuno, le delega ad
altro Assessore.
- In caso di impedimento temporaneo di un Assessore,
il Sindaco ne esercita le funzioni, ovvero, qualora lo ritenga
opportuno, le delega ad altro Assessore.
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Art. 35
(Mozione di sfiducia)
- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una
proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni
degli stessi.
- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a
tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 36
(Revoca degli Assessori)
- Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone
motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
Capo IV.
IL SINDACO
Art. 37
(Funzioni del Sindaco quale organo del Comune)
- Le competenze del Sindaco sono determinate dalle
leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- Il Sindaco rappresenta l'Ente ad ogni effetto di
legge, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, ed è l'organo
responsabile dell'Amministrazione del Comune.
Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli organi comunali.
Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo
politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti
di indirizzo del Consiglio.
- Convoca e presiede la Giunta Comunale e propone
al Presidente gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle
sedute del Consiglio.
- Nell'assicurare l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo
della Giunta, coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori
e viene da questi informato di ogni iniziativa che possa influire
su tale indirizzo.
- Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni
che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite per
settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla
base della struttura organizzativa del Comune.
- Ha facoltà, altresì, di attribuire a singoli Consiglieri,
a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi
particolari che non comportino l'emanazione di atti con efficacia
esterna. Detti Consiglieri, nell'espletamento dell'incarico ricevuto,
devono esclusivamente fare riferimento al Sindaco e all'Assessore
competente per materia.
- Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni
sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale nonché
al Prefetto.
- Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli
Uffici ed alla esecuzione degli atti.
Impartisce le direttive al Segretario Generale al Direttore Generale
se nominato ed ai Dirigenti con particolare riferimento ai criteri
organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità
e l'efficienza degli uffici e dei servizi.
- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti
dagli artt. 109 e 110 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00, nonché dal
presente Statuto e dal regolamento.
- Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
che Aziende, Enti, Istituzioni, Società o Consorzi dei quali fa
parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano
attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza
con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- Esercita le funzioni di vigilanza, nell'ambito delle
leggi, Regolamenti e Statuto, nei confronti delle Aziende, Enti,
Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed
i concessionari di servizi comunali.
- Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonchè,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti.
- Promuove la conclusione di accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- Nei procedimenti amministrativi può concludere accordi
con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale.
- Indice i referendum comunali.
- Provvede ad informare la popolazione in caso di
situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenze di protezione
civile.
- Nomina, per un periodo di tempo corrispondente a
quello del proprio mandato, il Segretario Generale scegliendolo
tra gli iscritti all'Albo di cui al Regolamento approvato con
DPR n. 465/97. Può conferire al Segretario Generale ogni funzione
compatibile con la professionalità e competenza del ruolo ricoperto,
compresa la nomina a Direttore Generale ed autorizzare al medesimo
l'assunzione di incarichi esterni. Può infine, per violazione
dei doveri d'ufficio e previa deliberazione conforme della Giunta
Comunale, revocarlo con provvedimento motivato.
- Può nominare, previa deliberazione della Giunta
Comunale, il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica
dell'Ente e con contratto a tempo determinato per una durata non
eccedente il proprio mandato. Può altresì revocarlo previa deliberazione
conforme della Giunta Comunale.
- Qualora il Sindaco si avvalga della facoltà di cui
al comma precedente, contestualmente alla nomina del Direttore
Generale provvede a disciplinare, nel rispetto dei distinti ed
autonomi ruoli, i rapporti tra Segretario e Direttore Generale.
- In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica,
a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili
ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, disponendo
altresì le sanzioni in caso di inadempienza.
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Art. 38
(Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo)
- Nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco
sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi
di competenza statale.
- Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta,
con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere, al Prefetto,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- In casi di emergenza, connessi, con il traffico
e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonchè d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i
provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al precedente comma
2.
- L'inadempimento delle disposizioni sindacali può
essere sanzionato nelle misure stabilite di volta in volta nel
provvedimento.
Art. 39
(Giuramento del Sindaco - Distintivo)
- Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione Italiana davanti al Consiglio nella seduta di
insediamento.
- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
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Art. 40
(Cessazione dalla carica)
- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede
allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono
in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte
dal Vice-Sindaco.
- Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili
e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine
di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
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Art. 41
(Il Vice-Sindaco)
- Il Vice-Sindaco, è nominato, in sede di costituzione della Giunta,
dal Sindaco.
- Oltre alle funzioni di cui al 1° comma dell'art. 37 del presente
Statuto, allo stesso compete la sostituzione del Sindaco in caso
di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 T.U.E.L. -
D. L.gs. n. 267/00.
-
Della nomina del Vice Sindaco e del criterio per
le eventuali sostituzioni temporanee del Sindaco e Vice-Sindaco
viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alla sua elezione.
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TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E UFFICI
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 42
(Organi e strutture)
- La dotazione organica del personale nonché l'organizzazione
generale degli uffici e dei servizi comunali sono stabiliti con
apposito regolamento.
- L'organizzazione generale deve essere improntata a criteri di
autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità.
- Il regolamento individua le singole strutture organizzative
che verranno dimensionate ed aggregate in aree funzionali secondo
criteri di flessibilità.
- L'efficienza e la funzionalità degli uffici viene perseguita
prioritariamente mediante la programmazione e la gestione delle
attività per obiettivi.
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Capo II.
SEGRETARIO GENERALE
Art. 43
(Funzioni)
- Il Comune ha un Segretario titolare, Dirigente pubblico, il
cui ordinamento è disciplinato dalla legge.
- Il Segretario Generale svolge i compiti attribuitigli per legge,
nonchè ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto
o dai Regolamenti. Il Sindaco può inoltre affidare al Segretario
Generale attribuzioni ulteriori nel rispetto del ruolo e della
professionalità ricoperta. Tali attribuzioni danno diritto a compensi
aggiuntivi determinati dal C.C.N.L.. o dal Regolamento di Organizzazione.
Art. 44
(Direttore Generale)
- Il Direttore Generale, se nominato, provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo del
Comune e secondo le direttive impartite dal Sindaco, perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Predispone il piano
dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di
gestione. Al Direttore rispondono i Dirigenti del Comune, ad eccezione
del Segretario Generale.
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Capo III.
DIRIGENTI
Art. 45
(Vice Segretario Generale)
- Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Generale,
lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- Le attribuzioni del Vice Segretario sono conferite con le modalità
di cui al Regolamento di Organizzazione.
Art. 46
(Dirigente di Settore)
- In relazione agli obiettivi dell'Ente, i Dirigenti sono direttamente
responsabili in via esclusiva della correttezza amministrativa,
dell'efficienza di gestione delle risorse assegnate e della organizzazione
degli uffici e servizi.
- Nell'attuazione degli obiettivi generali e settoriali prefissati,
i Dirigenti collaborano con l'Amministrazione alla formulazione
dei piani e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi
di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.
- Le attribuzioni dei dirigenti, la costituzione del rapporto,
il conferimento dell'incarico e l'allocazione delle posizioni
dirigenziali sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione
nel rispetto della disciplina dei C.C.NN.LL e dei principi di
cui all'art. 107 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.
- In applicazione dei principi richiamati nel precedente comma
3, sono attribuibili ai Dirigenti tutti i compiti, anche non espressamente
indicati dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti,
che rientrino nell'esercizio di poteri di gestione e non siano
di competenza del Segretario o del Direttore Generale.
- In assenza o impedimento temporaneo del Dirigente, le funzioni
sono assunte dal Funzionario competente per materia. In assenza
o impedimento prolungato del Dirigente, le funzioni vicarie sono
assegnate dal Sindaco ai sensi del Regolamento di Organizzazione.
- I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei rispettivi
risultati. La verifica dei risultati ottenuti dai Dirigenti, in
rapporto ai programmi ed obiettivi loro affidati, dovrà essere
attuata annualmente da appositi nuclei di valutazione, la cui
nomina e composizione è prevista da apposita norma regolamentare.
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Art. 47
(Responsabilità del Segretario e dei Dirigenti negli atti sindacali)
- I Regolamenti e le ordinanze sindacali sono controfirmate, nell'originale
da depositare agli atti del Comune, dal Dirigente di Settore e
dal Segretario Generale.
Art. 48
(Conferenza dei Dirigenti)
- La conferenza dei Dirigenti è costituita dal Direttore Generale
se nominato, dal Segretario Generale e dai Dirigenti di Settore.
Alla stessa possono essere chiamati a partecipare i Funzionari
di Sezione.
- La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno,
per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa
generale o specifica, per la verifica del funzionamento generale
dell'apparato comunale e dei tempi e modi per il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dalla Amministrazione.
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Capo IV
PERSONALE
Art. 49
(Organizzazione)
- Nel rispetto dei principi fissati dalla legge il Comune determina
autonomamente il proprio modello organizzativo e la propria dotazione
organica, nei limiti finanziari del proprio bilancio e conformemente
ai compiti istituzionali e programmatici svolti.
- Il Comune tramite il Regolamento di Organizzazione attua la
propria autonomia organizzativa.
Art. 50
(Stato giuridico e trattamento economico)
- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dipendente del Comune sono disciplinati dalla legge, dagli accordi
nazionali e decentrati di lavoro, dal Regolamento di organizzazione.
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Art. 51
(Commissione di concorso)
- Nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge, la
Commissione è formata da esperti dotati di specifiche competenze
tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.
- Il Regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze
e le procedure previste per le operazioni concorsuali.
CAPO V
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
Art. 52
(Incarichi a tempo determinato)
- Per ricoprire posti della qualifica dirigenziale o di alta specializzazione,
il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato con contratti
di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato.
Il contratto, stipulato con soggetti forniti di adeguata e documentata
esperienza, qualificazione professionale e dotati dei requisiti
richiesti per l'accesso alle qualifiche da ricoprire ha durata
non superiore al mandato elettivo del Sindaco, e può essere revocato
in qualsiasi momento dal Sindaco. Il provvedimento di incarico
stabilisce le condizioni e le clausole contrattuali in conformità
delle leggi.
TITOLO V
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
CAPO I
ATTIVITÀ
Art. 53
(Collaborazioni professionali)
- Il Sindaco, con convenzioni a termine, può conferire incarichi
ad Istituti, Enti, Società di consulenza, professionisti ed esperti
per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- L'incarico è conferito con provvedimento che stabilisce oggetto,
condizioni e clausole.
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Art. 54
(Programmazione)
- Il Consiglio comunale, previa consultazione della popolazione,
approva un piano di sviluppo socio-economico da aggiornare annualmente,
che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione del
bilancio, per i piani di settore e per la complessiva azione del
Comune.
- Gli atti di pianificazione specifica del Comune devono indicare,
sulla base della ricognizione della realtà interessata dall'attività
da pianificare e in stretto raccordo con le risorse disponibili,
gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate
dei costi, i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.
Art. 55
(Regolamenti)
- Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti a maggioranza assoluta
dei componenti assegnati. All'interno dei Regolamenti possono
essere previste specifiche sanzioni per l'inosservanza delle norme
ivi contenute.
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Art. 56
(Provvedimenti amministrativi)
- Allo scopo di consentire la collaborazione dei cittadini interessati,
nello svolgimento dell'azione amministrativa il Comune privilegia,
ove non sia diversamente disposto dalle leggi, il ricorso ad accordi,
convenzioni e contratti anzichè ad atti autoritativi unilaterali.
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Art. 57
(Procedimento amministrativo)
- Il Consiglio comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti
dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina con apposito regolamento
i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento
dell'azione del Comune valorizzando i principi di trasparenza,
pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione
e partecipazione posti dalla legge statale e regionale.
- Tale regolamento, in particolare, individua i tipi principali
di procedimento e per ciascuno di essi determina:
il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in stretta
aderenza ai tempi che, sulla base delle caratteristiche del procedimento
stesso e delle risorse organizzative disponibili, risultano effettivamente
necessari;
b) l'unità organizzativa ed il funzionario responsabili del
procedimento;
c) le modalità ed i tempi della comunicazione dell'avvio del
procedimento agli interessati;
d) i diritti che gli interessati possono esercitare nel procedimento,
con specifico riguardo alla visione e all'estrazione di copie
degli atti procedimentali, alla presentazione di memorie e documenti
e al contraddittorio orale;
e) le modalità per il perfezionamento di eventuali accordi
con i soggetti interessati;
f) gli strumenti per la verifica periodica del regolamento
stesso.
CAPO II
CONTROLLI DI GESTIONE E REVISIONE ECONOMICO
- FINANZIARIA
Art. 58
(Controlli di gestione)
- I controlli interni di gestione, previsti e assegnati alla competenza
di particolari uffici dal regolamento di organizzazione dell'ente,
devono, in relazione agli atti di pianificazione, accertare e
valutare i costi sostenuti e le risorse impiegate, i risultati
raggiunti, le razionalità e l'economicità delle procedure seguite.
- I risultati dei controlli di gestione devono essere portati
dalla Giunta comunale a conoscenza del Consiglio comunale.
Art. 59
(Revisione economico-finanziaria)
- Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti,
scegliendone i tre componenti con voto limitato a due di questi,
tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge. Il Collegio
dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile se non
per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
- Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge e secondo
le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità,
collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo
e controllo, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione del Comune, attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del conto consuntivo.
- Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei revisori ha
diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può rivolgere
proposte e segnalazioni agli organi comunali e, in particolare,
riferisce immediatamente al Consiglio comunale ove riscontri grave
irregolarità nella gestione; può essere invitato dal Sindaco a
partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale
in occasione della discussione di determinati argomenti.
- Il Collegio dei revisori risponde della veridicità delle sue
attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.
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Art. 60
(Incompatibilità)
- Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati,
decadono:
a) i Consiglieri comunali;
b) i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino
al secondo grado del Sindaco, degli Assessori, del Segretario
generale e dei dirigenti del Comune;
c) coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo,
con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;
d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici,
concessionari di opere e/o servizi comunali;
e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o
istituzioni dipendenti dal Comune;
f) i dipendenti della Regione Piemonte, i componenti del Comitato
regionale di Controllo e i dipendenti delle Provincie e delle
Comunità Montane del Piemonte.
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Capo III
SERVIZI
Art. 61
(Servizi pubblici comunali)
- L'istituzione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale è deliberata
dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.
-
La scelta della forma di gestione del servizio deve essere
effettuata previa valutazione comparativa, congruamente istruita
e motivata, su criteri di efficienza, efficacia ed economicità
delle varie forme di gestione previste dalla legge, con particolare
riguardo a quelle che comportano la cooperazione del Comune
con altri enti locali e tenuto conto della possibilità di avvalersi
della collaborazione di associazioni e del volontariato.
-
Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere comunque
assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
Art. 62
(Aziende speciali)
- Per l'esercizio di servizi di interesse pubblico, attinenti
i compiti di istituto, il Comune può istituire aziende speciali,
oppure partecipare alle medesime in concorso con altri Enti.
- Le Aziende speciali sono disciplinate da atto statutario approvato
dal Consiglio comunale.
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Art. 63
(Istituzioni)
- Per la gestione di servizi sociali che necessitano di particolare
autonomia gestionale senza rilevanza imprenditoriale il Comune
può avvalersi della collaborazione di istituzioni e di enti morali.
-
Il Consiglio comunale adotta un regolamento dell'istituzione
che disciplina la composizione e la funzione degli Organi dirigenti.
-
Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi generali
dell'istituzione nell'ambito di quelli indicati dal Consiglio
comunale; delibera il bilancio preventivo, annuale e pluriennale,
i programmi generali e settoriali, approva tutti gli atti dell'istituzione
non demandati al Presidente ed al Direttore.
-
Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali
e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione
del Consiglio comunale.
Art. 64
(Partecipazione a società di diritto privato)
- Il Comune può partecipare a società per azioni che svolgano
attività di pubblico servizio, a condizione che la partecipazione
pubblica sia complessivamente non inferiore al 51% del capitale
sociale.
- Il Comune può altresì partecipare con quote o azioni, a società
di capitali o a consorzi di imprese, anche in situazioni di capitale
pubblico locale minoritario, quando tali società o consorzi, pur
non gestendo pubblici servizi, abbiano come scopo sociale l'esercizio
di attività in materie di interesse comunale.
- La partecipazione a società per azioni è deliberata dal Consiglio
comunale che nomina i suoi rappresentanti tra persone di comprovata
esperienza tecnica e amministrativa nel particolare settore di
attività delle società.
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Art. 65
(Nomina rappresentanti)
- Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi
per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, semprecchè la
nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni
non sia ad esso espressamente riservata dalla legge.
- Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
comunale, ha potere di revoca nei confronti dei rappresentanti
nominati e designati presso gli Enti di cui al comma 1), con esclusione
di quelli la cui nomina è riservata al Consiglio comunale stesso.
- Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza
del precedente incarico.
Art. 66
(Incompatibilità)
- Le cariche di rappresentanti della Amministrazione nelle Aziende
Speciali, Istituzioni e Società di diritto privato, non sono fra
loro cumulabili.
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Art. 67
(Concessione a terzi)
- Per servizi di interesse comunale il Consiglio può ricorrere
alla concessione a terzi, con atto deliberato dal Consiglio comunale.
- La concessione è subordinata all'esistenza e alla permanenza
di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale
e dell'attività dell'impresa concessionaria.
Art. 68
(Indirizzo e controllo del Comune)
- In tutti gli atti che determinano l'affidamento di attività
comunali a soggetti esterni al Comune ovvero l'intervento di questo
in soggetti esterni devono essere previste le forme di raccordo
fra tali soggetti ed il Comune.
- Il Consiglio comunale adotta un piano dei servizi determinando,
tra l'altro, i servizi pubblici da esercitare, i criteri per la
valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni
minime da assicurare agli utenti e le forme di garanzia e partecipazione
a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli
servizi.
- La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale
in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle
aziende, società, enti e istituzioni di cui ai precedenti articoli.
- A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti e organizzazioni
predette debbono presentare alla Giunta comunale e Consiglio comunale,
a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione
economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti
da parte degli enti e organizzazioni medesime.
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TITOLO VI
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Art. 69
(Principi generali)
- Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità Economica Europea,
la Regione e tutti gli altri enti pubblici che hanno poteri di
intervento in materie interessanti la comunità locale al fine
dell'espletamento ottimale delle proprie funzioni, del miglioramento
dei servizi e della realizzazione di opere e interventi.
- Il Comune partecipa alla formazione degli atti di pianificazione
degli enti nel cui territorio è inserito, rappresentando gli interessi
della comunità locale, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio
comunale, e adegua a tali atti le proprie scelte programmatiche.
- Nel piano di sviluppo socio-economico il Comune identifica,
previa congrua istruttoria, le funzioni e i servizi che, sotto
i profili dell'efficienza e dell'efficacia, possono essere più
convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici.
- Il Comune promuove le opportune iniziative per l'attuazione
delle pertinenti indicazioni del piano e verifica tale attuazione
nell'aggiornamento del piano stesso.
Art. 70
(Forme della collaborazione)
- La collaborazione con gli altri enti pubblici può esplicarsi
in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto
privato a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti
di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.
- In particolare, il Comune può far ricorso alla convenzione,
all'accordo di programma, alla conferenza dei servizi, al consorzio,
all'unione dei comuni, alla società di diritto privato e con tali
mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire
in modo associato strutture di interesse pubblico, definire e
attuare opere, interventi e programmi, avvalersi di uffici di
altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire
strutture per attività di comune interesse.
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TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 71
(Modalità)
- Le proposte di revisione dello statuto di norma sono esaminate
dal Consiglio comunale in apposita sessione annuale, che sarà
individuata nel regolamento consiliare.
- Il Regolamento consiliare determina le forme di informazione
e consultazione che devono precedere l'approvazione delle proposte
di revisione dello Statuto.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. I
(Regolamenti di attuazione)
- Il Consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti
necessari per la completa attuazione dello Statuto e alla modificazione
di quelli incompatibili con esso entro un anno dall'entrata in
vigore dello Statuto.
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Art. II
(Verifica dello Statuto)
- Il Consiglio comunale, entro un anno dall'entrata in vigore
dello Statuto, ne verifica l'attuazione assicurando anche l'informazione
e la consultazione dei cittadini.
Art. III
(Entrata in vigore dello Statuto)
- Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio del Comune.
- La Giunta comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare
la massima conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
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