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INDICE GENERALE
CAPO I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.
1 - Ambito di applicazione
Art.
2 - Individuazione dei procedimenti amministrativi
CAPO II
PROCEDIMENTI PROMOSSI D'UFFICIO
Art.
3 - Iniziativa - Termini
CAPO III
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI
PARTE
Art.
4 - Iniziativa - Termini
Art.
5 - Requisiti della domanda od istanza
CAPO IV
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
Art.
6 - Unita' organizzativa - Il responsabile del procedimento
Art.
7 - Compiti del responsabile del procedimento
CAPO V
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art.
8 - Avvio di procedimento
Art.
9 - Partecipazione volontaria al procedimento
Art.
10 - Modalita' di partecipazione
CAPO VI
ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.
11 - Acquisizione di pareri e conferenza di servizi interne all'Ente
Art.
12 - Acquisizione di pareri e conferenza di servizi esterne all'Ente
Art.
13 - Accordi sostitutivi del provvedimento finale
Art.
14 - Adozione del provvedimento conclusivo Motivazione
Art.
15 - Termine complessivo e finale del provvedimento Casi di sospensione
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
16 - Attivita' non soggette al regolamento
Art.
17 - Integrazioni dei procedimenti
Art.
18 - Pubblicita' ed entrata in vigore
CAPO I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento si applica, in attuazione
dei principi affermati dalle Leggi 8.6.1990 n. 142, 7.8.1990 n.
241 e successive modificazioni ed integrazioni, ai procedimenti
amministrativi di competenza degli organi e dell'organizzazione
del Comune, sia che conseguano obbligatoriamente ad istanze di
parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio e ove non siano
già disciplinati da fonti legislative e regolamentari. Il presente
regolamento non si applica invece all'attività svolta dall'Amministrazione
nell'ambito del diritto privato.
Art. 2
Individuazione dei procedimenti amministrativi
- I principali procedimenti di competenza del Comune
sono stati individuati nel repertorio allegato, che costituisce
parte integrante del presente regolamento e che contiene indicazione
dei termini di conclusione, dell'unità organizzativa, o delle
unità organizzative di competenza, del procedimento, del soggetto
cui compete il provvedimento finale, nonchè delle fonti normative
di riferimento.
- Ad integrazione del repertorio di cui al precedente
comma, con atti successivi potranno essere individuati ulteriori
procedimenti di competenza del Comune assoggettati alla disciplina
di cui al presente Regolamento.
- La disciplina dei procedimenti non si applica alle
richieste, anche se formali, relative al rilascio di certificazioni,
attestazioni, copie ed estratti di atti e di altri meri atti amministrativi,
che devono avere esito immediato oppure, qualora comportino ricerche
ed adempimenti particolari, entro il termine massimo di 7 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
- Non è soggetta a procedure formali l'attività che
i soggetti interessati manifestano mediante comunicazioni, esposti,
registrazioni, dichiarazioni, variazioni relative allo stato civile,
all'anagrafe, all'elettorato attivo, alla concessione di congedi
ordinari brevi ed altri trattamenti obbligatori dovuti al personale,
nonchè a tutte le altre situazioni e condizioni che non richiedano
un procedimento istruttorio, non comportino decisioni discrezionali
e si concludano immediatamente, con formazione di atti, iscrizioni,
cancellazioni contestuali al manifestarsi dell'iniziativa del
soggetto interessato.
CAPO II
PROCEDIMENTI PROMOSSI D'UFFICIO
Art. 3
Iniziativa - Termini
- L'iniziativa dei procedimenti promossi d'ufficio
compete ai soggetti dell'Amministrazione elettiva e della organizzazione
comunale cui l'esercizio di tali competenze è attribuito dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti secondo quanto indicato
per ciascun procedimento nel repertorio allegato.
- Resta salva la potestà del Comune di adottare, discrezionalmente,
motivati provvedimenti cautelari, o di comprovato carattere urgente.
- Il termine iniziale decorre dalla conoscenza del
presupposto da cui sorge l'obbligo a procedere.
- Il termine finale è quello massimo previsto nell'allegato
repertorio.
CAPO III
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
Art. 4
Iniziativa - Termini
- L'iniziativa è riconosciuta a tutti i soggetti che
per disciplina di legge sono portatori d'interessi pubblici o
privati, oppure portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati.
- Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento
della domanda od istanza da parte del protocollo dell'unità organizzativa
preposta a riceverla; nel caso di trasmissione a mezzo posta,
la data è comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo dall'ufficio.
- Le domande od istanze rivolte ad organo del Comune
diverso da quello competente, o pervenute ad unità organizzativa
comunale diversa da quella preposta a riceverle, non possono essere
per tale motivo dichiarate inammissibili e vengono immediatamente
trasmesse d'ufficio all'organo o all'unità operativa competenti.
Art. 5
Requisiti della domanda od istanza
- Le domande od istanze devono essere normalmente
redatte nelle forme e secondo modalità (moduli-tipo) fissate dall'Amministrazione.
- La documentazione a corredo, da cui risultano sussistere
i requisiti o le condizioni richiesti da legge o regolamento per
l'adozione del procedimento, deve essere presentata unitamente
alla domanda.
- Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare
o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà domunicazione
al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della medesima,
indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In
questo caso, il termine iniziale del procedimento decorrerà dalla
data di ricevimento della domanda regolarizzata e completata.
Qualora i termini di scadenza del procedimento
non permettano l'osservanza di quanto sopra, la comunicazione
dovra' avvenire entro un termine non superiore a quello di scadenza
dello stesso procedimento.
CAPO IV
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
Art. 6
Unita' organizzativa - Il responsabile del procedimento
- L'unità organizzativa, o le unità organizzative,
sono individuate, per ciascun tipo o categoria di procedimenti,
nel repertorio allegato al presente regolamento.
- Il Dirigente di Settore, o un suo sostituto, provvede,
per le unità organizzative di competenza, ad assegnare a sè o
ad altro dipendente (di qualifica non inferiore alla VI) addetto
al proprio settore la responsabilità e la gestione della fase
istruttoria del procedimento stesso e di ciascuna delle fasi procedimentali,
o sub-procedimenti, nonchè, la responsabilità di presentare per
l'adozione, da parte del soggetto competente, il provvedimento
finale.
- La responsabilità del procedimento può essere attribuita
con valenza generale ed indeterminata nel tempo per intere categorie
di procedimenti mediante provvedimento dirigenziale.
- Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione
di cui al comma 2 o manchi un'attribuzione di carattere generale,
è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
o responsabile preposto all'unità organizzativa competente.
Art. 7
Compiti del responsabile del procedimento
- Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti a tal fine necessari e adotta ogni misura per l'adeguato
e sollecito svolgimento dell'istruttoria. Può richiedere il
rilascio di dichiarazioni ed autocertificazioni e la rettifica
di dichiarazioni od istanze erronee od incomplete e può esperire
o richiedere accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni di documenti. Firma tutta la corrispondenza relativa
alla fase istruttoria;
c) provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti
- o di copie dei medesimi - relativi a fatti, stati e qualità
che l'interessato dichiara essere attestati in atti già in
possesso dell'Amministrazione comunale;
d) propone l'indizione delle conferenze interne
di servizi o, avendone la competenza, le indice;
e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e
le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
f) redige e sottoscrive la bozza del provvedimento
finale, cura l'acquisizione degli eventuali pareri di legge
e la sottopone all'organo competente ad emanare il provvedimento;
g) autentica le sottoscrizioni di dichiarazioni
e le copie di atti per i procedimenti di propria competenza;
h) provvede all'osservanza del termine previsto
per ogni provvedimento.
- Qualora, nel caso di procedimenti plurisettoriali,
si rendano necessarie azioni di impulso e di coordinamento, esse
sono esercitate dal Dirigente del Settore competente dell'avvio
e della conclusione del procedimento o, nel caso in cui non sussista
tale coincidenza, dal dirigente del Settore a tal fine espressamente
indicato nella scheda.
CAPO V
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 8
Avvio di procedimento
- Qualora non sussistano specifiche ragioni
d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, il responsabile dello stesso comunica l'avvio del
procedimento:
a) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti;
b) ai soggetti il cui intervento nel procedimento
sia previsto da legge o regolamento;
c) ai soggetti, individuati o facilmente individuabili
nel corso dell'attività istruttoria, diversi dai diretti destinatari,
ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare
un pregiudizio.
- L'avvio del procedimento avviene tramite comunicazione
personale, effettuata mediante notifica a mezzo dei messi comunali
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunque secondo
le modalità specificatamente studiate in relazione ad ogni singolo
procedimento anche in relazione al numero dei soggetti interessati
allo stesso.
- Nella comunicazione devono essere indicati:
a) il settore comunale competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'unità organizzativa competente ed il nominativo
del responsabile del procedimento, o dei responsabili delle
sue singole fasi o sub-procedimenti;
d) la sede dell'unità organizzativa presso la
quale si può prendere visione degli atti, l'orario di accesso,
il numero di telefono e quello eventuale di telefax;
e) il termine previsto per la conclusione del
procedimento;
f) il termine entro cui gli interessati possono
presentare memorie scritte e documenti;
- Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
o non vi siano esigenze di celerità del procedimento, il responsabile
del procedimento, motivando adeguatamente, può disporre, oltre
che l'affissione all'albo pretorio, altre forme di pubblicità,
quali comunicati stampa, avvisi pubblici o altre forme di comunicazione
pubblica.
Art. 9
Partecipazione volontaria al procedimento
- Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento
- L'atto di intervento deve contenere gli elementi
utili per la individuazione del procedimento al quale l'intervento
è riferito, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio
dell'interveniente.
- Il responsabile del procedimento deve valutare se
il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui
al primo comma; in caso affermativo, deve inviare all'interveniente
una comunicazione contenente le informazioni di cui all'art. 8,
comma 3, del presente regolamento; in caso negativo deve comunicare,
motivando adeguatamente, le ragioni ostative dell'intervento
Art. 10
Modalita' di partecipazione
- Gli interessati possono prendere visione degli atti
istruttori relativi a procedimenti in corso che li riguardano.
- Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento
possono presentare memorie scritte e documenti che devono essere
obbligatoriamente valutati dal responsabile dell'unità organizzativa
competente. Il termine entro il quale le memorie e i documenti
devono essere presentati non può essere superiore ai due terzi
dell'intera durata del procedimento, decorrente dalla data di
arrivo della comunicazione dell'avvio del procedimento. La presentazione
di memorie e documenti oltre il predetto termine non può comunque
determinare lo spostamento del termine finale.
- Gli interessati possono assistere a sopralluoghi
ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante.
- Le disposizioni di cui al presente articolo
non valgono nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti
o di concessioni. In tali casi, vige per l'Amministrazione il
divieto di comunicare a terzi o di rendere comunque noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte nell'ambito di pubblici incanti, prima della scadenza
del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno inoltrato
richiesta di invito od hanno segnalato il loro interesse nell'ambito
di licitazioni private, di appalti-concorsi o di gare informali
precedenti trattative private, prima della comunicazione ufficiale,
da parte del soggetto appaltante o concedente, dei candidati
da invitare o del soggetto individuato per l'affidamento a
trattativa privata.
CAPO VI
ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 11
Acquisizione di pareri e conferenza di servizi interne all'Ente
- Qualora per l'istruttoria del procedimento sia necessario
acquisire il parere di altre unità organizzative, il responsabile
del procedimento lo richiede al funzionario preposto all'unità
interessata, che lo esprime entro il termine massimo di 10 giorni
dalla richiesta, alla quale, ove occorra, vengono allegate fotocopie
degli atti indispensabili per l'espressione del parere.
- Nel caso che dall'istruttoria del procedimento risulti
necessaria, data la complessità del medesimo, la valutazione ed
il concorso di più unità organizzative appartenenti a diversi
settori del Comune, per l'espressione di un parere concertato,
il responsabile del procedimento può promuovere per il tramite
del Dirigente di Settore una conferenza interna di servizi che
si dovrà tenere entro 10 giorni dalla richiesta.
- Qualora per la fase istruttoria risulti obbligatorio
il parere di una commissione comunale, il responsabile del procedimento
ne promuove per mezzo del Dirigente la convocazione. La commissione
deve riunirsi entro 10 giorni dalla richiesta.
- I suddetti termini devono essere compatibili con
il termine finale stabilito per l'emanazione del provvedimento,
altrimenti vanno abbreviati.
Art. 12
Acquisizione di pareri e conferenza di servizi esterne all'Ente
- Quando la legge prescrive che per l'emanazione
di un provvedimento di competenza comunale è obbligatorio acquisire
il parere, il nulla-osta, l'autorizzazione, l'approvazione, l'assenso,
la valutazione tecnica od altre determinazioni, comunque siano
denominate, di altre Pubbliche Amministrazioni, e quando tali
determinazioni possono essere richieste ed ottenute direttamente
dall'interessato, tale acquisizione deve avvenire prima della
presentazione dell'istanza in modo che i documenti vengano allegati
all'istanza stessa.
- Nei casi in cui leggi o regolamenti prescrivano
che l'Amministrazione Comunale, nel corso del procedimento, debba
obbligatoriamente e direttamente acquisire il parere di un organo
consultivo di altra Pubblica Amministrazione, è il responsabile
del procedimento a inoltrarne in breve tempo richiesta, corredandola
della documentazione necessaria prodotta in copia dichiarata conforme
all'originale dal responsabile stesso. Dalla data risultante dal
suddetto avviso decorre il termine entro cui l'organo adito deve
esprimere il proprio parere. Tale termine è stabilito da disposizioni
di legge o da regolamenti, in mancanza delle quali esso comunque
non dovrà superare i 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Qualora tali termini decorrano senza che l'organo
adito abbia comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze
istruttorie che giustifichino una proroga, il responsabile del
procedimento ha la facoltà di procedere nell'istruttoria indipendentemente
dall'acquisizione del parere salvo che la legge od i regolamenti
non dispongano diversamente.
- Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie oppure l'impossibilità di rispettare il termine
generale di cui al comma 2, del presente articolo esso dovrà comunque
comunicare a questo Ente il termine entro il quale intende evadere
la richiesta.
- Il responsabile del procedimento deve informare
gli interessati di quanto sopra.
- Qualora risulti opportuno effettuare un esame contestuale
di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'Amministrazione procedente indice una conferenza di servizi.
- Tale conferenza può essere indetta anche nel caso
in cui l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, nullaosta
od assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni
Pubbliche. In questo caso, le determinazioni concordate nella
conferenza sostituiscono a tutti gli effetti le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti.
Art. 13
Accordi sostitutivi del provvedimento finale
- L'organo competente all'adozione del provvedimento
finale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi
e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge,
in sostituzione di questo.
- L'organo competente all'adozione del provvedimento
finale può invitare gli interessati a formulare proposte di accordo,
o controproposte a quelle presentate dall'Amministrazione, assegnando
un termine per la loro accettazione.
- Gli accordi di cui al presente articolo devono essere
stipulati, a pena di nullità, per iscritto. Ad essi si applicano,
ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile
in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
- Quando dall'accordo derivino oneri finanziari a
carico di privati, questi devono indicare le garanzie che intendono
fornire, salvo che queste non siano indicate dalla stessa Amministrazione.
- Ove sia possibile e ritenuto conveniente, l'accordo
dovra' escludere espressamente il ricorso all'esecuzione specifica
di cui all'art. 2932 del Codice Civile.
- Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione
può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo, in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
- Ai fini di cui al precedente comma, nell'accordo
deve essere quantificato previamente l'ammontare dell'indennizzo
eventualmente dovuto, qualora sia facilmente determinabile.
- Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi
dell'art. 11, comma 5, della Legge 7.8.1990, n. 241.
Art. 14
Adozione del provvedimento conclusivo - Motivazione
- Ogni procedimento amministrativo deve essere
obbligatoriamente concluso mediante l'adozione di un provvedimento
espresso, adottato dal competente soggetto dell'Amministrazione
comunale individuato nel repertorio allegato al presente regolamento.
- Se il procedimento non è obbligatorio, può essere
interrotto, ad avvenuta comunicazione dell'inizio, solo previa
comunicazione motivata.
- Ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente
motivato.
Art. 15
Termine complessivo e finale del procedimento
Casi di sospensione
- I termini per la conclusione dei singoli procedimenti,
indicati nel repertorio ad essi relativo, allegato al presente
regolamento, si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.
- I termini suddetti risultano dalla sommatoria dei
tempi necessari a ciascun ufficio dell'Amministrazione per intervenire
nel procedimento.
- Qualora per la conclusione del procedimento non
risulti un termine stabilito da norme legislative o determinato
nel repertorio allegato al presente regolamento, esso deve comunque
essere ultimato entro 30 giorni.
- Nel caso di procedimenti complessi, articolati in
più fasi autonome, o sub-procedimenti, da affidarsi a responsabili
distinti, i termini vengono stabiliti con riferimento a ciascuna
fase.
- Quando l'emissione del provvedimento compete ad
un organo collegiale, il termine massimo deve essere valutato
tenendo conto delle modalità di funzionamento di tale organo.
- I termini suddetti possono essere interrotti con
comunicazione dell'organo cui compete il provvedimento finale,
che faccia constare i motivi che non hanno consentito il rispetto
dei termini finali.
- I termini complessivi finali dei procedimenti
vengono sospesi:
a) nel caso in cui l'organo di controllo od altro
organo consultivo il cui parere è obbligatorio richiedano
chiarimenti od elementi integrativi di gudizio;
b) nei casi in cui si debbano obbligatoriamente
acquisire le valutazioni tecniche di altri enti od organismi
c) nei casi in cui in relazione al singolo procedimento
sia necessario acquisire atti e documenti di altre Amministrazioni
Pubbliche, diverse da quelle di cui alla lettera a);
d) nei casi i cui l'adozione di provvedimenti
è subordinata all'introito del controvalore dei trasferimenti
dello Stato, della Regione, della Cassa Depositi e Prestiti,
di altri Istituti di Credito, nonchè di ogni Pubblica Amministrazione
od Ente pubblico.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Attivita' non soggette al regolamento
- Salvo i casi previsti dalla legge ed oltre
alle esclusioni già indicate nel presente regolamento, le disposizioni
del medesimo non si applicano:
a) all'attività degli organi del Comune diretta
all'emanazione di atti normativi regolamentari, amministrativi
generali, di pianificazione e programmazione, per i quali
rimangono ferme le particolari norme che ne regolano la formulazione;
b) alla concessione di sovvenzioni, contributi
e benefici economici a persone ed enti pubblici o privati
di cui all'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, in quanto
disciplinata da apposito regolamento comunale di attuazione
della norma predetta;
c) alle procedure per l'esercizio del diritto
di informazione e di accesso ai documenti amministrativi di
cui al Capo V della legge 7.8.1990 n. 241, in quanto disciplinate
da apposito regolamento comunale di attuazione delle norme
predette e di quelle di cui alla Legge 8.6.1990 n. 142;
d) ai procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 17
Integrazioni dei procedimenti
- Le eventuali integrazioni e/o modificazioni dei
procedimenti elencati nell'allegato repertorio saranno deliberate
con atto di Giunta.
Art. 18
Pubblicita' ed entrata in vigore
- Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune e pubblicizzato in tutte le forme utili alla
completa divulgazione del contenuto. Con le stesse modalità vengono
pubblicizzate le eventuali integrazioni e modificazioni.
- Il presente regolamento entrerà in vigore nel decimo
quinto giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo
Pretorio dopo conseguita l'esecutività.
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